Esempio di calcolo rapporto aeroilluminante. | Photo by Luca Monastero
Questo significa che tutti i vani (fatta eccezione a quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli), per rispettare i requisiti igienico sanitari, non possono essere più grandi di 8 volte la superficie finestrata. Quindi, il rapporto tra la superficie superficie apribile del vano e superficie pavimentata del relativo vano, deve essere maggiore di 0.125 (1/8). Per superficie apribile si intende la superficie occupata dall'infisso misurata al lordo dei telai delle finestre o porte finestre prospettante su spazi liberi, in parole semplici la superficie del foro finestra.
Ulteriori informazioni, dettagli e prescrizioni si ritrovano all'interno dei regolamenti edilizi comunali, che possono riportare indicazioni più restrittive. È opportuno precisare che la superficie finestrata, per essere considerata in regola, deve essere tale da rispettare le distanze minime dagli edifici e dalle altre aperture prospicienti secondo il Codice Civile (artt. 905- 907).
Per il soddisfacimento dei rapporti aeroilluminanti non possono essere computate le finestre lucifere. Questo, a meno che tu non abbia istituto una servitù coattiva nei confronti del vicino confinante trascritta alla conservatoria competente.
Nel caso in cui si presentino superfici apribili ma non vetrate, come nel caso di porte in legno oppure finestre fisse non apribili, bisogna calcolare i rapporti illuminanti ed aeranti in modo separato ed entrambi i parametri dovranno rispettare il valore minimo di 1/8.
Per superficie netta pavimentata si intende la superficie dell'unità immobiliare calcolata al netto di murature, pilastri, cavedi, scale interne, tramezzi e vani di porte e finestre. Per quanto riguarda la definizione di superficie netta si consiglia di verificare i regolamenti edilizi comunali.
I bagni ciechi, senza aperture, devono essere dotati obbligatoriamente di sistemi di aerazione forzata , che garantiscano adeguati ricambi d'aria.
Il rapporto aeroilluminante (r.a.i) minimo tra la superficie delle finestre e quella del vano dipende come già detto dalla destinazione d'uso dei locali . In caso di destinazioni d’uso diversa dal residenziale, si fa riferimento ad altri valori minimi. Si invita nuovamente a consultare il regolamento edilizio comunale.
Prendiamo ad esempio il regolamento edilizio di Bari.
Nel caso di unità a destinazione residenziale , ciascun locale deve essere dotato di superfici finestrate apribili in misura non inferiore a ad 1/8 della superficie del pavimento e comunque mai inferiore a mq 2,00 nel caso il locale sia provvisto di una sola apertura di finestra.
Per i locali destinati ad attività lavorative e a destinazione non residenziale (commerciali, negozi, direzionali, uffici, industriali e artigianali) la superficie apribile deve corrispondere ad almeno:
• 1/8 della superficie del pavimento, per locali con superficie fino a mq 100;
• 1/16 della superficie del pavimento, per locali con superficie oltre i mq 100 e fino a mq 1000, con un minimo assoluto di mq 12,50;
• 1/24 della superficie del pavimento, per locali con superficie oltre i mq 1000, con un minimo assoluto di mq 62,50.
Quando le caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si deve ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. Per poter garantire la salubrità dell’aria all’interno degli ambienti ciechi – che siano residenziali e domestici, lavorativi o industriali - è fondamentale assicurarsi della presenza di ricambi d’aria, di adeguati sistemi di ventilazione forzata in linea con gli spazi e il numero di persone che vi risiedono (o vi lavorano) e dei trattamenti di filtraggio sufficienti per abbassare il più possibile i livelli di inquinamento e ripulire l’aria dalle particelle dannose.
Concludiamo con gli obblighi: Quando è obbligatorio rispettare i rapporti?
Il rispetto dei rapporti aeroilluminanti è obbligatorio per gli interventi di:
- nuova costruzione;
- ristrutturazione edilizia.
N.B. Nel caso di interventi su edifici esistenti che non comportino cambio di destinazione d’uso è ammesso il mantenimento di rapporti aeroilluminanti inferiori ai minimi stabiliti per i nuovi edifici, purchè non si intervenga su tali vani.
Vediamo in dettaglio un caso applicativo . Ipotizziamo di voler trasformare il soggiorno in cucina. Immaginiamo di avere a disposizione un soggiorno di 4 m x 4 m = 16 mq. Per poter effettuare la trasformazione, bisognerà realizzare un'apertura di almeno 2 mq, ovvero 1/8 di 16 mq. Sarà sufficiente, quindi, una finestra di 2 m x 1 m, oppure due infissi da 1mq. Un rimedio, qualora fosse troppo grande la stanza, è quello di ridurla realizzando un ripostiglio. Viceversa, qualora fosse più piccola dei minimi dimensionali non sarà possibile modificare la destinazione d'uso di quel vano.
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